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Una guida all’autorizzazione paesaggistica per il tuo fotovoltaico

Al giorno d’oggi, sempre più persone si stanno avvicinando al mondo del fotovoltaico. L’installazione di un impianto solare, infatti, è un’ottima scelta sia dal punto di vista economico che ambientale, poiché ti fa risparmiare in bolletta aiutando intanto l’ambiente a ridurre le emissioni di CO2.

A volte, però, è possibile imbattersi in alcuni inghippi burocratici che ci fanno desistere dalla nostra decisione consapevole, come per esempio l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di un impianto fotovoltaico in una zona soggetta a restrizioni.

In Otovo abbiamo finalmente sbloccato i progetti in paesaggistica, dunque abbiamo possibilità di installazione anche in tutte quelle zone soggette a vincolo!

In questo articolo andremo ad approfondire il tema! Prima di scoprire di più riguardo l'autorizzazione paesaggistica, calcolati subito un preventivo gratuito e personalizzato per un impianto fotovoltaico, ti basterà immettere l'indirizzo di tuo interesse nella barra di ricerca sottostante:

Buona lettura!


Autorizzazione paesaggistica: a cosa serve?

L’autorizzazione paesaggistica è un nullaosta da richiedere nel momento in cui si vogliono effettuare alcune tipologie di lavori in aree coperte da determinate tutele paesaggistiche. Tale autorizzazione è regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/04), e tra i vari interventi tra cui è richiesta risulta anche l’installazione di un impianto fotovoltaico.


Quando serve l’autorizzazione paesaggistica

In specifiche aree soggette a tutela paesaggistica è necessario fare domanda sottoponendo al vaglio dell’ente competente il progetto che si intende effettuare. Senza questa autorizzazione non sarà possibile procedere con i lavori.

Le aree per cui è necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica sono le seguenti:

  • Territori costieri
  • Territori confinanti ai laghi
  • Fiumi, torrenti e corsi d’acqua
  • Montagne oltre i 1.600 metri per la catena alpina, e 1.200 metri per la catena appenninica e per le isole
  • Parchi, riserve nazionali o regionali e territori di protezione esterna dei parchi
  • Territori coperti da foreste e da boschi
  • Aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici (come il centro storico)
  • Zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448
  • Vulcani e ghiacciai
  • Zone di interesse archeologico

Autorizzazione paesaggistica ordinaria: tempi e provvedimenti

I tempi e il procedimento dell'autorizzazione paesaggistica sono regolati dall'articolo 146 del dlgs 42/2004. Una volta ottenuta, l'autorizzazione paesaggistica ordinaria questa sarà efficace per un periodo di cinque anni, dopo il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a una nuova autorizzazione. Il processo per ottenere l'autorizzazione paesaggistica può essere diviso in 5 fasi, rappresentate nell'immagine seguente.

Passi per richiedere autorizzazione paesaggistica ordinaria
Passi per richiedere autorizzazione paesaggistica ordinaria

Autorizzazione paesaggistica ordinaria: le novità entrate in vigore

Recentemente, sono state introdotte alcune modifiche nella richiesta dell’autorizzazione paesaggistica. Nello specifico, alcuni interventi sono stati esclusi dalla richiesta obbligata di tale autorizzazione, mentre per altri è stato introdotto un iter semplificato.

Andiamo ora a vedere quando l'autorizzazione paesaggistica non è necessaria, continua a leggere!

Quando non occorre l’autorizzazione paesaggistica

Sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:

  • Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture  piane  e  in modo  da  non  essere  visibili   dagli   spazi   pubblici   esterni;
  • Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici,  purché  integrati  nella  configurazione  delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la  stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici non ricadenti fra quelli immobili e aree di notevole interesse pubblico citati nell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e dei paesaggi;
  • Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici;
  • Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel  rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle   caratteristiche  architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture  esistenti;
  • Interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici;
  • Interventi per la rimozione di barriere architettoniche;
  • Installazioni di impianti tecnologici esterni, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di  unità esterna, caldaie, parabole, antenne;
  • Installazione di micro generatori eolici;
  • Installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta  sulle coperture degli edifici.

In quali casi può essere richiesta l’autorizzazione paesaggistica semplificata

Alcuni interventi di lieve entità possono richiedere l’autorizzazione paesaggistica, ma seguendo un iter semplificato. Tra questi risultano:

  • Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici rientranti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
  • Incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria;
  • Realizzazione o modifica di aperture esterne, o finestre a tetto, riguardanti beni vincolati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
  • Interventi sui prospetti comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti;
  • Interventi di adeguamento alla normativa antisismica, ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici;
  • Interventi per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm.

Autorizzazione paesaggistica semplificata

La procedura per la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica è stata semplificata nella richiesta di invio della documentazione necessaria e nelle tempistiche.

Di seguito le principali modifiche:

  • La procedura va eseguita soltanto per via telematica
  • L’iter sarà più veloce: avrà un termine tassativo di 60 giorni
  • Se necessario, l’ente potrà richiedere ulteriori documenti, in un’unica mandata, da inviare sempre telematicamente entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta
  • È previsto infine un modello unificato di istanza di autorizzazione e un modello di relazione paesaggistica semplificata.

Domande frequenti

Chi redige l'autorizzazione paesaggistica?

L'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la Regione, ovvero un ente pubblico da essa delegato (Comune, Ente Parco, Provincia). La necessità dell'autorizzazione viene verificata caso per caso, anche con riferimento alla tipologia dell'intervento.

Come si fa a capire se si è in una zona con vincolo ambientale?

Per la verifica si può fare riferimento al sito del Sistema Informativo Territoriale Ambiente e Paesaggio – SITAP (sitap.beniculturali.it) che propone un WebGIS (sistema informativo geografico pubblicato on-line) su cui è possibile riscontrare direttamente la presenza delle perimetrazioni di vincolo.

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