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Tutto ciò che bisogna sapere sul DVR

Decidere di installare un impianto fotovoltaico è una scelta importante che può contribuire a migliorare la nostra vita e, di conseguenza, il nostro ambiente e il nostro futuro.

Ma quando si sceglie di compiere questo passo, è necessario tenere conto di un aspetto importante: il processo di installazione dei pannelli solari fotovoltaici. Questa operazione deve infatti essere realizzata in modo corretto e, soprattutto, in completa sicurezza.

Per questo motivo è necessario affidarsi a installatori di impianti fotovoltaici formati, con esperienza, abilità e dotati di tutti i certificati necessari per attuare correttamente la loro professione.

Tra gli strumenti fondamentali, assieme alla certificazione FER, troviamo il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), un prospetto imprescindibile senza cui è impossibile procedere in completa sicurezza.

In questo articolo ti vogliamo spiegare meglio che cos’è il DVR, come si esegue una valutazione dei rischi e in che modo è possibile garantire una corretta sicurezza per tutti gli installatori di impianti fotovoltaici.

Iniziamo!


DVR: di cosa si tratta

Il Documento di Valutazione dei Rischi, noto anche come DVR, è un prospetto che racchiude l’analisi di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Al suo interno sono contenute tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione volte ad assicurare la maggior sicurezza possibile.

Si tratta di un documento obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente, mentre ne sono esonerate le imprese senza dipendenti come, per esempio, le imprese familiari e i liberi professionisti.

Nel caso delle aziende con almeno un dipendente, è il datore di lavoro colui che deve provvedere a elaborare tale documento, entro e non oltre 90 giorni dall’apertura dell’attività.

Il DVR deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o digitale e munito di data certa. La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, deve inoltre essere resa disponibile per eventuali visite di ispezione (come per esempio da parte di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco) che possono richiederne la visione.

Il datore che non effettua tale valutazione o presenta una compilazione incompleta è sanzionabile con un ammenda di €15.000, una sospensione dell'attività e una possibile pena detentiva fino a 8 mesi.


Cosa deve contenere il DVR?

Per redigere un Documento di Valutazione dei Rischi è necessario inserire tutte le informazioni relative all’azienda, alla valutazione dei rischi e alle misure adottate per ridurli.

Nello specifico, al suo interno si dovrà trovare:

  • I dati anagrafici dell’azienda;
  • Il numero di dipendenti;
  • La descrizione del ciclo lavorativo: le fasi di lavoro, l’elenco dei macchinari e delle attrezzature utilizzate;
  • Presentazione di tutte le figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
  • Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi con pericoli presenti in ogni fase lavorativa;
  • Il controllo dell’efficienza di tutte le misure di sicurezza adottate;
  • I criteri seguiti nella valutazione dei rischi;
  • Un programma di informazione e formazione per tutti i lavoratori;
  • Un programma con misure di miglioramento per aumentare i livelli di sicurezza nel corso del tempo.

Scadenza e aggiornamento del DVR

A partire dal 2025, tutte le imprese sono tenute ad aggiornare il DVR almeno ogni due anni, anche in assenza di modifiche strutturali o organizzative. Questa misura mira a garantire una valutazione costante dei rischi, inclusi quelli emergenti legati a nuove tecnologie o cambiamenti climatici.

In caso di variazioni significative, Il DVR deve essere aggiornato entro 30 giorni dal verificarsi di eventi che possono influenzare la salute e la sicurezza dei lavoratori, quali:

  • Modifiche significative nel processo produttivo o nell'organizzazione del lavoro, come l'introduzione di nuovi macchinari, ristrutturazioni, cambiamenti organizzativi).
  • Infortuni gravi o incidenti ripetuti.
  • Esiti della sorveglianza sanitaria che evidenziano nuovi rischi.
  • Cambiamenti nell'organigramma della sicurezza aziendale, come nuove nomine di figure o addetti alle emergenze).
  • Aggiornamenti normativi che impongono una revisione del DVR.

Ogni aggiornamento del DVR deve essere documentato con data certa, preferibilmente mediante firma certificata con marcatura temporale, per garantire la tracciabilità e la conformità alle normative.

La mancata redazione o l'aggiornamento del DVR comporta sanzioni severe, tra cui:

  • Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 7.862,37 € per omessa redazione.
  • Ammende per redazione incompleta, omissione di misure preventive o mancata valutazione dei rischi specifici.
  • Sospensione dell'attività aziendale in caso di violazioni gravi o reiterate.

È fondamentale che le aziende mantengano il DVR aggiornato non solo per adempiere agli obblighi di legge, ma soprattutto per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti.

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Dopo aver visto tutto ciò che riguarda il DVR, ora concentriamoci su come redigere un corretto documento di rischi per gli installatori di impianti fotovoltaici.


DVR per installatori fotovoltaici

L’installazione di impianti fotovoltaici comporta una combinazione di rischi elettrici, strutturali e ambientali che devono essere attentamente valutati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Non esiste un DVR standard valido per tutte le aziende: ciascun datore di lavoro è tenuto a redigere un documento personalizzato in base alle specificità delle attività svolte e dei luoghi di lavoro.

Per le aziende operanti nel settore fotovoltaico, alcune valutazioni sono particolarmente rilevanti e devono essere obbligatoriamente considerate:

  • Rischi elettrici e impiantistici legati alla presenza di componenti in tensione, installazione sotto tensione, cortocircuiti e scariche elettriche. È obbligatoria la presenza di personale qualificato PES/PAV/PEI secondo la norma CEI 11-27.
  • Rischi strutturali e di interferenza, ovvero interferenze con sistemi esistenti (ventilazione, impianti antincendio), rischio di propagazione delle fiamme, carichi sospesi o instabilità di coperture non portanti.
  • Rischio di caduta dall’alto. Devono essere adottati dispositivi di protezione individuale (DPI) anticaduta, parapetti, linee vita e va predisposto un Piano Operativo di Sicurezza (POS) se il cantiere è temporaneo o mobile.
  • Rischi da microclima e stress termico, ovvero colpi di calore e disidratazione in attività all’aperto, in particolare nei mesi estivi. Necessarie pause regolari, idratazione, dispositivi di protezione dai raggi UV.
  • Rischi da movimentazione manuale dei carichi e uso di attrezzature, come carico/scarico di pannelli e inverter, uso di piattaforme elevabili, utensili elettrici e meccanici. Devono essere previste valutazioni ergonomiche e formazione specifica.
  • Rischi chimici e reprotossici: in linea con le modifiche del D.Lgs. 81/2008 (aggiornamento 2024), vanno considerati gli agenti cancerogeni, mutageni e le sostanze tossiche per la riproduzione eventualmente presenti (es. nei materiali isolanti o nei sistemi di accumulo).
  • Rischi psicosociali e da stress lavoro-correlato, specialmente in contesti con ritmi serrati, condizioni climatiche avverse e alta responsabilità operativa.

Queste valutazioni devono essere integrate periodicamente nel DVR e aggiornate ogniqualvolta vi siano modifiche significative nei processi, nelle attrezzature o nelle normative di riferimento.

Nell’infografica sottostante puoi trovare un riassunto dei principali elementi di valutazione dei rischi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Rischi elettrici
Rischi strutturali e di interferenza
Rischio di caduta dall’alto
Rischi da microclima e stress termico
Rischi da movimentazione manuale dei carichi e uso di attrezzature
Rischi chimici e reprotossici
Rischi psicosociali e da stress lavoro-correlato

Conclusione

Poter lavorare in sicurezza è la regola principale che ogni azienda dovrebbe sempre impegnarsi a rendere possibile per i suoi dipendenti, e più una professione presenta rischi, più è importante garantire la giusta tutela.

Oggi chi si occupa di installazioni fotovoltaiche deve poter essere sicuro di operare in completa sicurezza, e questo per noi di Otovo è l’aspetto più importante.

Tutti gli installatori di impianti fotovoltaici che collaborano con noi sono assicurati di DVR e di tutte le certificazioni necessarie che attestino qualità lavorative, esperienza e affidabilità.

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Domande frequenti

Chi elabora il documento di valutazione dei rischi?

Il DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro entro e non oltre 90 giorni dall’apertura dell’attività.

Dove va custodito il documento di valutazione dei rischi?

Il DVR deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o digitale e munito di data certa. La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, deve inoltre essere resa disponibile per eventuali visite di ispezione.

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