Installare un impianto fotovoltaico: le normative regionali
Una guida Otovo sulle normative regionali per le fonti rinnovabili
Sempre più persone stanno decidendo di installare un impianto fotovoltaico, questo perché ormai è risaputo quanto passare al solare comporti un significativo miglioramento delle proprie condizioni economiche ed energetiche.
Un impianto fotovoltaico residenziale sul tetto della tua abitazione, infatti, ti dà la possibilità di risparmiare in bolletta e contemporaneamente di produrre energia pulita che fa bene all’ambiente, poiché non produce emissioni di CO2 nell’atmosfera. Grazie al tuo autoconsumo, inoltre, potrai renderti sempre più indipendente dalla rete elettrica nazionale perché avrai la possibilità di alimentare le tue utenze domestiche con l’energia prodotta dal tuo sistema solare. Se decidessi in aggiunta di integrare una batteria per fotovoltaico potresti addirittura arrivare a un autoconsumo del 90%!
Insomma, la scelta di passare al fotovoltaico è davvero vantaggiosa sotto tantissimi aspetti. Ma ti sei mai chiesto quali siano le normative regionali in vigore nella tua zona per far sì che tu possa - o, sfortunatamente non possa - installare un sistema solare? Recentemente è stato emanato dal GSE un compendio estremamente importante, dedicato alla regolazione regionale nell’ambito delle procedure autorizzative per le fonti di energia rinnovabile.
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Regolazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili: il rapporto del GSE
In merito alle regolazioni regionali sorgono spesso moltissime domande: chi concede l’Autorizzazione Unica (AU) per gli impianti rinnovabili? Quali sono i territori in cui sono precluse zone all’installazione di sistemi solari? Quali sono i limiti di potenza fissati per i regimi autorizzativi semplificati?
A tutti questi quesiti risponde il rapporto del GSE intitolato “Regolazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. All’interno di questo documento è presente un compendio sulla normativa regionale in materia autorizzativa.
“Lo studio – spiega il GSE – muovendo dal monitoraggio delle deleghe delle funzioni amministrative effettuate dalle Regioni, in alcuni casi appannaggio delle Province per quanto riguarda i regimi autorizzativi, mostra una mappa completa degli enti che sono attualmente responsabili dei procedimenti amministrativi per gli impianti a fonti rinnovabili”.
Autorizzazione Unica
Per Autorizzazione Unica si intende “[...] Il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D. Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza” (fonte GSE) e, per quanto concerne questo provvedimento, 13 Regioni hanno scelto di assegnare le relative competenze di rilascio in via esclusiva all’amministrazione regionale stessa.
Per il Piemonte, Marche e Lombardia, invece, le funzioni amministrative sull’AU sono da ritenersi condivise anche con le Province. Mentre solo Liguria e Lazio hanno mantenuto intatto il disegno originario del D.Lgs. n.112/98, con l’attribuzione esclusiva alle Province.
Per Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovviamente, questo tipo di scelta non può essere esercitata.
Per ottenere l’Autorizzazione Unica è necessario presentare diversi documenti. Nello specifico:
- La Comunicazione in Edilizia Libera (CEL): adempimento che semplifica l’iter autorizzativo ed è una comunicazione preventiva per quel tipo di impianti che rientrano nella cosiddetta edilizia libera. Questa comunicazione deve contenere una relazione dettagliata del progetto firmata da un tecnico abilitato. Una volta steso il documento si può procedere all’avvio immediato dei lavori;
- La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): si tratta di un documento che sostituisce la DIA (Denuncia di Inizio Attività) e si riferisce a quegli impianti con una potenza inferiore a quanto previsto per l'autorizzazione unica fotovoltaica. La vedremo meglio nel prossimo paragrafo;
- Il documento per l’Autorizzazione Unica da compilare e al quale contestualmente allegare gli altri due documenti.
VIA: Valutazione Impatto Ambientale
Per VIA, che è l’acronimo di Valutazione Impatto Ambientale, si intende quell’atto amministrativo obbligatorio che, attraverso un’apposita procedura valutativa, è finalizzata a individuare, descrivere e in ultima battuta valutare i possibili effetti derivanti dalla realizzazione delle opere che possono risultare deleteri per l’equilibrio ambientale e/o la salute e il benessere umano.
Nella scelta regionale, in materia di VIA, prevale l’opzione di individuare l’amministrazione regionale stessa come autorità competente dei procedimenti amministrativi.
Solo Marche, Lombardia, Piemonte e Puglia hanno parzialmente delegato alle Province le funzioni di autorità competente.
PAS: Procedura Autorizzativa Semplificata
Nel rapporto del GSE è esaminata anche la regolamentazione regionale dei regimi autorizzativi semplificati, e la relativa comunicazione al Comune.
Nel documento è evidenziato come molte Regioni abbiano accolto la normativa nazionale, estendendo dunque il ruolo di tali regimi. Un esempio si riscontra nella scelta di innalzare a 1 MW le soglie per gli impianti soggetti a PAS: facoltà esercitata dalla Provincia autonoma di Bolzano, dal Lazio, dal Friuli-Venezia Giulia, dalla Campania, la Calabria e la Basilicata.
“In tale casistica di regolazione regionale ricadono anche casi di natura restrittiva, come quello dell’Umbria, che prevede il regime di Autorizzazione Unica per gli impianti idroelettrici anche al di sotto della soglia prevista dalle norme nazionali”, si legge nel rapporto.
Solo Puglia, Basilicata e Lazio hanno approfittato della possibilità di estendere il regime della PAS fino a 50 kW per tutte le tipologie di impianti rinnovabili.
Modello unico per fotovoltaico
Per semplificare ulteriormente la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto fotovoltaico è stato previsto il cosiddetto modello unico. Una procedura rivolta esclusivamente a quegli impianti che non necessitano di un atto amministrativo che ne consenta l’installazione. Questo significa che il modello unico non sostituisce né la comunicazione di inizio lavori né il permesso di costruire né tutti quei documenti per gli edifici soggetti a vincoli paesaggistici o urbanistici.
Nello specifico il modello unico si rivolge solamente a quegli impianti realizzati presso realtà già dotate di punti di prelievo in bassa tensione, con una potenza nominale superiore a 20 kW, una potenza non superiore a quella disponibile in prelievo, in cui non sono presenti altri impianti di produzione nello stesso punti di prelievo, installati in maniera integrata o aderente al tetto e in cui sia prevista la richiesta contestuale dell’opzione dello Scambio sul Posto.
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Domande frequenti
Quali sono i documenti necessari per l'Autorizzazione Unica?
Per ottenere l’Autorizzazione Unica è necessario presentare diversi documenti, ovvero la Comunicazione in Edilizia Libera (CEL), la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e compilare il documento finale al cui interno sono presenti gli altri due.
Che cos'è la VIA?
Per VIA, che è l’acronimo di Valutazione Impatto Ambientale, si intende quell’atto amministrativo obbligatorio che, attraverso un’apposita procedura valutativa, è finalizzata a individuare, descrivere e in ultima battuta valutare i possibili effetti derivanti dalla realizzazione delle opere che possono risultare deleteri per l’equilibrio ambientale e/o la salute e il benessere umano.